Statuto, Costituzione, Sede e Scopo
E'costituita un'associazione di rilevanza sociale, morale e di volontariato sotto la denominazione di "Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Laziale" ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Articolo 2
Essa non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ha sede in Villa Adriana di Tivoli, via Lago di Paola n.4.
Articolo 3
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e attuare - attraverso prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo prevalente e determinante - ogni forma di assistenza ai soggetti affetti da fibrosi cistica, favorendo altresì tutte le iniziative di carattere sociale tendenti a garantire la tutela del diritto alla salute e il superamento della emarginazione dei malati attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno.
Nell'ambito e per il perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione si propone di:
• promuovere lo studio e la ricerca scientifica e sperimentale;
• elaborare ed effettuare indagini sull'indice di diffusione della malattia nella Regione Lazio;
• promuovere e curare la informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato e degli operatori sanitari in genere sulle possibilità e tecniche diagnostiche e terapeutiche della malattia;
• bandire borse di studio per la ricerca e organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato;
• promuovere e curare la pubblicazione e la vendita di bollettini, opere scientifiche e divulgarne la conoscenza negli ambienti sanitari, scientifici e della ricerca;
• stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per concorrere, a supporto complementare al servizio pubblico, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e
socio-assistenziale, sia statale che regionale.
Articolo 4
Le prestazioni di volontariato rese dagli aderenti dell'Associazione sono gratuite.
L'Associazione potrà procedere, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, al rimborso delle spese eventualmente sostenute dagli aderenti per dette prestazioni; detto rimborso potrà avere luogo soltanto dietro presentazione dei prescritti documenti fiscali e in ogni caso non potrà superare l'ammontare di £ 100.000 nell'arco dello stesso mese.
Articolo 5
In conformità alla normativa vigente l'Associazione provvederà ad assicurare contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi i propri aderenti che rendano prestazioni volontarie di assistenza.
Articolo 6
L'associazione, che vuole inserirsi tra le organizzazioni di cui alla legge-quadro sul volontariato 11-8-91 n 266, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e intende essere retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dagli artt. 87 lett c) e 108 del DPR 22 dicembre 1986 n 917 e dalle leggi 11-8-91 n 266 e regionale del Lazio 28-6-93 n 29 nonché dal D.lgs n.460 del 4 dicembre 1997.
Soci
Articolo 7
Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche o gli enti che, condividendo gli scopi fissati dall'art 3 del presente Statuto, presentino domanda di ammissione e ne acquisiscano la qualità a seguito dell'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 8
I soci sono obbligati:
a. al versamento della quota associativa con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali:
c. alla collaborazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 9
Ogni socio ha diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione.
Articolo 10
L'Associazione è formata da Soci ordinari e Soci sostenitori Soci ordinari sono tutte le persone fisiche e giuridiche o di fatto che aderiscono annualmente all'Associazione con il versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Soci sostenitori sono tutte le persone fisiche e giuridiche o di fatto che non sono obbligati al versamento annuale della quota associativa, ma contribuiscono alle necessità dell'Associazione mediante versamento di somme in denaro o prestazioni di beni e servizi a titolo gratuito di qualsiasi entità.
Articolo 11
Le persone fisiche e giuridiche o di fatto non associate che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Laziale potranno essere nominate "Soci Onorari".
Il Consiglio Direttivo delibererà al riguardo su proposta del Presidente.
Articolo 12
Il socio sostenitore e quello onorario non sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo e possono rivestire cariche all'interno dell'Associazione.
Articolo 13
Tutti i soci hanno diritto a stabilire gli indirizzi dell'Associazione nell'ambito delle finalità sociali contenute nel presente Statuto e attuano detto diritto mediante il voto espresso in assemblea.
Articolo 14
La qualità di socio si perde per:
• decesso o estinzione
• mancato versamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito
• recesso
• esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo
• scioglimento dell'Associazione
• La qualità di socio è intrasmissibile.
Patrimonio esercizio sociale
Articolo 15
Il patrimonio è costituito:
a. dai beni mobili e immobili che deriveranno di proprietà dell'Associazione
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in genere di privati, Associazioni, Enti pubblici e privati.
Articolo 16
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a. dalle rendite del patrimonio
b. dalle quote associative
c. dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni indette dall'Associazione o da altri soggetti, privati e non, nell'interesse o a favore dell'Associazione
d. dai contributi statali regionali previsti dalle legge-quadro n 266/91 e Regionale del Lazio n 29/1993.
e. dalla vendita di pubblicazioni o da attività di tipo imprenditoriale di carattere strumentale alle attività istituzionali dell'Associazione.
f. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale
g. da ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
Non possono in alcun modo essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve a capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 17
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascuno anno.
Il Consiglio Direttivo compila entro il 30 novembre il bilancio preventivo che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo compila, inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente che viene sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Organi dell'Associazione
Articolo 18
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea di tutti i soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente
Articolo 19
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Assemblea
Articolo 20
L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno entro il mese di dicembre e di aprile, nonché quando il Presidente lo ritenga necessario oppure allorché ne venga fatta motivata richiesta per iscritto, sottoscritta da almeno un decimo dei suoi componenti.
Essa è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione e contestuale affissione "nella sede dell'Associazione" dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
Articolo 21
L'Assemblea è validamente costituita anche se non è presente la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti
Le deliberazioni sono prese con voto palese per alzata di mano.
Articolo 22
L'assemblea dei soci ha le seguenti attribuzioni:
• stabilire gli indirizzi generali dell'Associazione;
• eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
• approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale e determinare la destinazione del risultato netto sulla base delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea, in seduta straordinaria e con deliberazione assunta con
la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, può:
• modificare lo Statuto;
• acquistare e vendere immobili;
• revocare il mandato conferito ad uno o più consiglieri
deliberandone la eventuale sostituzione;
• sciogliere l'Associazione come di seguito precisato all'art 35.
Articolo 23
Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.
Articolo 24
Di ciascuna seduta dell'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, dovrà essere redatto verbale conservarsi agli atti dell'Associazione;
dovrà contenere gli interventi e le deliberazioni adottate e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo volta a volta designato.
Consiglio Direttivo
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione ed è composto da 12 membri eletti dall'Assemblea dei soci; di esso fa altresì parte di diritto il Direttore del Servizio Speciale Fibrosi Cistica.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 26
Al Consiglio Direttivo sono devolute le seguenti attribuzioni:
• deliberare insindacabilmente l'ammissione dei soci e la loro esclusione e sui Soci onorari.
• deliberare la misura della quota associativa dei soci ordinari e di stabilirne le modalità e i termini di versamento;
• deliberare l'assunzione del personale amministrativo strettamente necessario per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione;
• deliberare la stipula di convenzioni per la fornitura di prestazioni e servizi di qualsiasi natura;
• deliberare la stipula di polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connesse con l'attività prestata nei confronti degli aderenti che rendano prestazioni di assistenza;
• compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il funzionamento dell'Associazione;
• elaborare e presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
• eleggere al suo interno il Presidente dell'Associazione;
• conferire incarichi, anche speciali, ai consiglieri.
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione.
Articolo 27
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno e, altresì, allorché il Presidente ne ritenga opportuna la convocazione, oppure qualora la maggioranza dei consiglieri ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, sempre che questi non siano inferiori alla metà dei componenti.
A parità di voti prevale quello del Presidente
Articolo 28
I consiglieri che si astengono dalle riunioni senza giustificato motivo e per tre volte consecutive decadono automaticamente dalla carica.
Articolo 29
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto allorché si dimetta la maggioranza dei suoi consiglieri.
Nel caso di dimissioni o di scadenza naturale del mandato, le funzioni del Consiglio Direttivo vengono assunte dal Presidente fino alla elezione del nuovo Consiglio; a detta elezione si dovrà procedere entro trenta giorni.
Articolo 30
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono risultare dal verbale relativo alla seduta nella quale vengono adottate, debitamente firmato dal Presidente.
Potranno essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo persone competenti sugli argomenti oggetto di discussione.
Presidente
Articolo 31
Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge; ha poteri generali di controllo, poteri di rappresentanza e di firma interna e, rispetto ai terzi, di tutti gli atti dell'Associazione, in essi compresi quelli concernenti ogni tipo di spesa.
Il Presidente può delegare ad altro Consigliere, per singoli atti o settori di attività, i poteri a lui conferiti nel presente Statuto.
Articolo 32
Il Presidente convoca, dichiara aperte e presiede le assemblee dei soci e le sedute del Consiglio Direttivo.
Al Presidente è espressamente attribuita la firma di ogni atto che possa impegnare l'Associazione, le delibere dell'assemblea dei soci e quelle del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta inoltre:
• promuovere le deliberazioni del Consiglio Direttivo e curarne l'esecuzione;
• curare i rapporti con i terzi, gli uffici pubblici, gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
• sottoscrivere i contratti di assunzione del personale amministrativo deliberati dal Consiglio Direttivo;
• stipulare convenzioni per la fornitura di prestazioni e servizi di qualsiasi natura, in esecuzione di specifica delibera adottata dal Consiglio Direttivo;
• stipulare polizze assicurative contro infortuni e le malattie nei confronti degli aderenti che rendano prestazioni di assistenza;
• verificare la conformità allo statuto delle attività associative;
Articolo 33
In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte temporaneamente dal Consigliere più anziano.
Durata Scioglimento
Articolo 34
La durata dell'Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Laziale è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento).
Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea straordinaria.
Articolo 35
In caso di scioglimento dell'Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Laziale, che dovrà aver luogo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Associazioni ed Istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'art 3 del presente statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e sociale e aventi fini non di lucro ma di pubblica utilità o di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il numero.
Disposizioni Finali
Articolo 36
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio al Codice Civile e alla normativa in materia di associazioni senza finalità di lucro.