Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
Art. 1.
Finalità.
1. La Repubblica:
1. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove
la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
2. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile
e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
3. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
4. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2
Principi generali
1. 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3
Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4
Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5
Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso
i seguenti obiettivi:
1. sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati
con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie,
con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari
e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
2. assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
3. garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione
alla vita sociale;
4. assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione
di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento,
anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione
della persona handicappata nella società;
5. assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona
handicappata, attivandone le potenziali capacità;
6. assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare
o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre
e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
7. attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali
sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
8. garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
9. promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per
la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento
sociale di chi ne è colpito;
10. garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
11. promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge.
Art. 6
Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui
alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive:
1. l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause
e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale
e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono
tali funzioni;
2. l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei
bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
3. l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,
dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite
e patologie invalidanti;
4. i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce
per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di
handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
5. il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la
terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione
delle loro conseguenze;
6. l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
7. nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per la individuazione
ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria
e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro
applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati
ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie
e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine
per tutta la popolazione neonatale;
8. un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli
asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza
o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed
il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di
vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
9. gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7
Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano
con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate
tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata
e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
1. gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali,
a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
2. la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi
e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi
ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8
Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
1. interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale
e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi
della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo
familiare in cui è inserita;
2. servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
3. interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e
privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
4. provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il
diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento
alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati,
alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
5. adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
6. misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,
in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati;
7. provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
8. affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
9. organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia
e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire
la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale
o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
10. istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile
una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate,
che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard
dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
11. organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza
con l'azione della scuola.
Art. 9
Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre
forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
1. coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza
ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
2. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta
di prestare attività volontaria;
3. organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere
una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
1. 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n.142, possono realizzare con le proprie ordinarie
risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente
legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi
per persone con handicap in situazione di gravità.
Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per
la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo
per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.(1)
2. 2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con
il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo
15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio
e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di
gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative
e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. 5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento,
le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere
idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti,
anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato.
6. 6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici
o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio
ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli
scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o
a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno
dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del
ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area.
Art. 11
Soggiorno all'estero per cure
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7
del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di
altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito
e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro
è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di
cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo
e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità
della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12
Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito
un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente,
con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori
delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro
della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell' alunno e pone in rilievo sia le
difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap
e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute
che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate
e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono,
con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della
scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5
e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante
il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero
e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede
alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche
i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni
di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti
in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione
di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che
abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di
tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13
Integrazione scolastica
1. 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni
e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università
si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976,
n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
1. la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività
sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali
e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli
accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunti di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme
di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della
partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
2. la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche
e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
3. la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati
sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di
studio individuale;
4. l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali
ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza
e l'apprendimento di studenti non udenti;
5. la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni
con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione
e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap,
al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori
ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali,
sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque
entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali
di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati,
nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale
e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa
e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'Università sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici , realizzati anche attraverso
le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto
di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle Università
nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura
degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 57bis
dell'art.16.(2) (2)
Art. 14
Modalità di attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto
delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della
legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede
altresì:
1. all' attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado;
2. all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo
il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni
e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
3. a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione
del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo
4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse,
può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei
imiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative,
attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma
di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere
specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce,
nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione
delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti
all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea
per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo
3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per
l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo
se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori
per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito
della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea
di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all' uopo convenzionati con le università, le quali
disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi
controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere
in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n.
341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti
titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),
possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per
il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli
enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni,
due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità
sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone
handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati
dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro
della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo
e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti
da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito
di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte
dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali
per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma
di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare
al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale.
Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione
ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma
di cui agli artt. 13, 39 e 40.
Art. 16
Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti
è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi
per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti
per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione
del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari
con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore
degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli
esami universitari, previa intesa col docente della materia e con l'ausilio
del servizio di tutorato di cui all'art.13, comma 6/bis. E' consentito,
altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione
alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove
equipollenti su proposta del servizio di tutoraggio specializzato (3).
5. bis. Le Università, con proprie disposizioni , istituiscono
un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio
e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito
dell'Ateneo(4).(4).
Art. 17
Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo
comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge
21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata
negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e
privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado
di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle
attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento
emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter
scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature
necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità
ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita
in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi
possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano
svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni
di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono
ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali
e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale
di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per
il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata
ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali,
quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro
guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale
degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e
dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato
che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione
lavorativa di persone handicappate.
1. avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II
del libro I del codice civile;
2. garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale
e di efficienza operativa.
2. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
3. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,
delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
1. a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
2. a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori
di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
Art. 19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari
e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
Art. 21
Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,
ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento
a domanda.
Art. 22
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche
e ricreative
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno
per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità
delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità
di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti
al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e
la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli
di cui alle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge
n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del
nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo,
la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata
con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità
suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate
una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere
di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità
e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare
che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento
di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità
alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di
approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione
di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di
abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili
e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire
50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per
un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento
di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone
che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione
e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle
barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica
realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi
e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità
di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata
ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in
attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2
del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art. 25
Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento
delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per
la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative
atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali
di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
Art. 26
Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo,
alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di
bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei
piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non
coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione
dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti
dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai
comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati
a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi
per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie
e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo
di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente
alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità
dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone
i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità
della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con
la loro sostituzione.
Art. 27
Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o
C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità
sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti
di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse
le parole:", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità
motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986,
è inserito il seguente: "2-bis. Il beneficio della riduzione
dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma
1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida
delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto
del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento
della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta
relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è
integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo
41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate
dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso
il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Art. 28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. 2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29
Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati
il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le
unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della
legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore
deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può
esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.
Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita
annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30
Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31
Riserva di alloggi
1. All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione
di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari,
imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia
idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata
alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione
di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie".
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente
articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente
ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative
o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e
degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati
con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità
indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero
ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate
in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre
di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota
di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32
Agevolazioni fiscali
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.(5)
Art. 33
Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino
a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non
sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del
1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro
il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e
3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra
sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
[Nota all'art. 33
Il testo è stato così modificato dall'art.19 della Legge
8 marzo 2000 n. 53 (G.U. 13-3-200) Si riporta di seguito l'art. 20 Legge
8 marzo 2000 n. 53 (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori
di handicap)
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente.]
Art. 34
Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35
Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36
Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628
del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona,
di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di
cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona
handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa
la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'
associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un
suo familiare.
Art. 37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Art. 38
Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono
delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute
e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo
di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli
delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate,
che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio
o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi
che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma
1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza
dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei
soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art. 39
Compiti delle regioni
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione
regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti
locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul
territorio (6), (5), nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio:
1. a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
2. a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento
e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla
presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori
o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
3. a definire, in collaborazione con le università e gli istituti
di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative
di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di cui alla presente legge;
4. a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo
38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie
di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi
didattici e tecnici;
5. a definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
6. a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi
di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne
la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
7. a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento
dei servizi di aiuto personale;
8. ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire
la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
9. a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato;
10. ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci,
secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
l-bis. a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali
a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di
cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare
e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione
dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza
per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli
articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale
delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente
concordati;
1-ter. a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità
di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma
indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.(7)
Art. 40
Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari
previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142
del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi
di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo
libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio
di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle
forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per
le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti
la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto
con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per
gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti
di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali,
che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali
e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del
Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione
agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una
prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
1. tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
2. tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla Lega delle autonomie locali;
3. cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre
1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle
persone handicappate e delle loro famiglie;
4. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni
in esso rappresentate.(8)
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno,
presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione
delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi
che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi
agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è
presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato
da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché
da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui
uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per
gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La
commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche
della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati,
del Dipartimento per gli affari sociali.(8bis)
Art.41-bis
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata di cui al'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell' handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente (9).
Art.41-ter
Progetti sperimentali
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina
progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli
articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. 2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce i criteri e le modalità
per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui
al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati
per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo (10). .
Art. 42
Copertura finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale
per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione
annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio
della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato
da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare
concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare
i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la
prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire
150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo
le seguenti finalità:
1. lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni
di cui all'articolo 4;
2. lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure
nei casi previsti dall'articolo 11;
3. lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei
minori ricoverati di cui all'articolo 12;
4. lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
5. lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
6. lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera d);
7. lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera e);
8. lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993
per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie
di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
9. lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14;
10. lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro
di cui all'articolo 15;
11. lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
12. lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
13. lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni
per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
14. lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
15. lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi
e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome
in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43
Abrogazioni
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(*) In corsivo sono riportate le modifiche apportate con leggi successive.
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a, L. 21 maggio 1998, n.
162.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17
(3) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17
(4) Comma caggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17
(5) Articolo abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito
in legge 27 luglio 1994, n. 473.
(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c, L. 21
maggio 1998, n. 162.
(7) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d, L. 21 maggio 1998,
n. 162.
(8) L'art. 1, comma 21, legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto la
soppressione dei comitati interministeriali.
(8bis)L'art. 12, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, ha attribuito al Dipartimento
per gli Affari sociali le funzioni del soppresso Comitato Nazionale per
le politiche dell'handicap.
(9) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d, L. 21 maggio 1998,
n. 162
(10) ) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d, L. 21 maggio 1998,
n. 162