Legge 8 marzo 2000, n. 53
Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città"
(Pubblicata nella Gazzetta Ordinaria del 13 marzo 2000, n. 60)
Attenzione, si vedano anche:
- la circolare INPS - 6 giugno 2000, n. 109 - "Congedi parentali.
Legge 8 marzo 2000, n. 53. "Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città" - la circolare
INPS - 17 luglio 2000, n. 133 -"Benefici a favore delle persone handicappate.
Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92"
CAPO I PRINCÍPI GENERALI
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura,
di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno
ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione
dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2. (Campagne informative)
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato
a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio destinati allo scopo.
CAPO II CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3. (Congedi dei genitori)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo
comma è inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il
relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore
non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e
al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge
29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1º
gennaio 2000.
Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo
7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo
di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito
dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera
b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente
elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il
datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici
giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì,
di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni,
in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per
ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe
il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini
della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non
sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di
riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma
2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di parto plurimo, i periodi di
riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche
dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito
dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma
1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al
30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra
i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto,
è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi
di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato,
con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri
e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo
7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione
al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con
gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia
presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non
sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione
o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici
anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio
e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4
del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito
di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado
o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore
o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa,
nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice
possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,
per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate
ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva
il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è
computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione
agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione
delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle
condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1. (1)
4.bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di
cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima
da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del
1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70
milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è
rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati,
nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità
dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente
previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione
per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui
al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente
comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può
superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. (1 bis)
(1) si veda il Decreto del Ministro della Solidarietà, 21 luglio
2000, n. 278.
(1 bis) Comma aggiunto dall'articolo 80 comma 2 della Legge 23 dicembre
2000, n. 388
Art. 5. (Congedi per la formazione)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti
di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni
di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione,
possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo
o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato
al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva
il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non
è computabile nell'anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave
e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti
dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante
il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione
del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo
per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso
di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono
le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali
massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi
di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano
i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore
a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al
presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6. (Congedi per la formazione continua)
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire
i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze
e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata,
accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati,
certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale
ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta
del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso
i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali
in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n.
196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo,
i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di
orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali
di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale
per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato
articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione
dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati
direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma
è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni
la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7. (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del
codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato
ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi
di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui
agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta
unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio
del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande
di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine
rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori
di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione
delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione
dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale,
sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma
1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8. (Prolungamento dell'età pensionabile)
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma
1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età
di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al
datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla
data prevista per il pensionamento.
CAPO III FLESSIBILITÁ DI ORARIO
Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilità di orario)
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui
almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti,
in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono
azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando
abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro,
tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità
sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che
abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni,
in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il
periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria
o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari
opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi di cui al comma 1.
CAPO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÁ E DELLA
PATERNITÁ
Art. 10. (Sostituzione di lavoratori in astensione)
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori
in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio
dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato
in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4,
5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente
legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento
di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore
in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge
29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età
del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo
di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11. (Parti prematuri)
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,
i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice
è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante
la data del parto".
Art. 12. (Flessibilità dell'astensione obbligatoria)
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito
il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione
dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro
a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite
le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei
lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4 - bis
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026.
Art. 13. (Astensione dal lavoro del padre lavoratore)
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti
i seguenti:
"Art. 6- bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o
di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma
1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni
ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli
6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma
1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età
del bambino.
Art. 6- ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa
alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in
cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Art. 14. (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri)
1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13
della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti
ai corpi di polizia municipale.
Art. 15. (Testo unico)
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle
norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel
rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) esplicita
indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche
al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) esplicita
indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano
comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate,
con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato
dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione
cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti
Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princípi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità
di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.
Art. 16. (Statistiche ufficiali sui tempi di vita)
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo
quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso
la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso
e per età.
Art. 17. (Disposizioni diverse)
1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge,
la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta
di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno
altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte
o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo
4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente
vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano
occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo
comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del
bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni
da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente
legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 18. (Disposizioni in materia di recesso)
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio
ispezione della direzione provinciale del lavoro.
CAPO V MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19. (Permessi per l'assistenza a portatori di handicap)
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite
le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa"; b) al comma
5, le parole ", con lui convivente," sono soppresse; c) al comma
6, dopo le parole: "può usufruire " è inserita
la seguente: "alternativamente". (1)
(1) si veda anche la circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133
Art. 20. (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di
handicap)
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori
ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un
affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente. (1)
(1) si veda anche la circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133
CAPO VI NORME FINANZIARIE
Art. 21. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli
da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato
in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto
a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
CAPO VII TEMPI DELLE CITTÁ
Art. 22. (Compiti delle regioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento
da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché
per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale,
secondo i princípi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso
l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di
cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui
all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti
in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione
sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine
al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli
effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale,
le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale
impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei
progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della
pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici,
delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione a i comuni di finanziamenti
per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione
di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei
comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23. (Compiti dei comuni)
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente
o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità
stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali
di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente
della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare
le disposizioni del presente capo in forma associata.
Art. 24. (Piano territoriale degli orari)
1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano",
realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato
in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi
sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e
coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad
individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia
di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire
l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme
di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché
le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari
di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei
servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni
degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del
sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve
adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute.
Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.
Art. 25. (Tavolo di concertazione)
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di
cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione,
cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’articolo
24, comma 2; b) il prefetto o un suo rappresentante; c) il presidente
della provincia o un suo rappresentante; d) i presidenti delle comunità
montane o loro rappresentanti; e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni non statali coinvolte nel piano; f) rappresentanti sindacali
degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio,
dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura; g) rappresentanti sindacali
dei lavoratori; h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle
università presenti nel territorio; i) i presidenti delle aziende
dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle
aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove
accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza
o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco
può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare
gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma
3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni
limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale
degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
Art. 26. (Orari della pubblica amministrazione)
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico
dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze
dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere
modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura
al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi
servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli
orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più
brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Art. 27. (Banche dei tempi)
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo
dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni,
per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità
locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini,
associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del
proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse,
gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni
denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare
attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì
aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano
scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di
singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono
essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non
devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali
degli enti locali.
Art. 28. (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città)
1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il
sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano,
in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle
emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione
da parte del consigli o comunale, i piani sono comunicati alle regioni,
che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine
di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo
di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione
delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decret o legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo
di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie,
da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti
inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo
27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini d i utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di
febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle
risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di
intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale,
per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente,
il presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonché
i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato,
delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori
della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione
sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si
provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.