Circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133
"Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000,
n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92."
Nota bene: la circolare INPS 10 luglio 2001, n. 138 ha parzialmente rivisto
le indicazioni fornite dalla presente circolare in particolare in riferimento
alle condizioni di accesso ai permessi lavorativi concessi ai genitori
di persone con handicap grave maggiorenni.
SOMMARIO:
- La persona handicappata che lavora può fruire di permessi"
a giorni" o di permessi" ad ore". - Il genitore di persona
handicappata minorenne può fruire dei permessi dell'art. 33, commi
1, 2 e 3, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. - I genitori
di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3°
grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con
il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via
continuativa ed esclusiva. - I permessi "a giorni" possono essere
frazionati ad ore. - Data di accertamento dell'handicap e data di decorrenza
dei permessi. - Giorni di permesso in caso di part time verticale. - Giorni
di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno
un mese.
Si premette che, se pure nel corso delle presenti istruzioni, si indicano
genericamente persone "handicappate", senza altra precisazione,
ci si riferisce comunque sempre alle persone con handicap in situazioni
di gravità, di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104/1992,
non ricoverate a tempo pieno (art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992).
Gli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33.
1 - PERSONE HANDICAPPATE CHE LAVORANO
Il comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 prevede, tra l'altro, che
la persona handicappata che lavora può "usufruire dei permessi
di cui ai commi 2 e 3 (rispettivamente, permessi "ad ore" e
permessi "a giorni").
L'art. 19, lett. c), della legge 8.3.2000, n. 53 stabilisce che al comma
6 dell'art. 33 della legge 104/92, dopo le parole "può usufruire",
è inserita la seguente: "alternativamente".
La presente norma conferma quindi il criterio in vigore (v. par. 1, lett.
B, della circ. 37 del 18.2.99), secondo cui la persona handicappata che
lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad
ore" o dei permessi "a giorni".
Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso
richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz'altro cambiato
da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo
avanzata, e non, in linea di massima, nell'ambito del singolo mese di
calendario, si precisa che la variazione può essere eccezionalmente
consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano
esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della richiesta di permessi,
esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.
In tal caso, la modifica dei permessi va effettuata adottando i criteri
rilevabili dagli esempi seguenti.
Si supponga che un lavoratore, con orario giornaliero lavorativo di 8
ore per 5 giorni alla settimana, abbia già beneficiato, in un determinato
mese, di riposi orari per 20 ore, e che
successivamente documenti la necessità di utilizzare i giorni in
luogo dei restanti permessi orari. Le 20 ore fruite dovranno essere convertite
in giorni, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore se
la frazione di giorno è pari o inferiore allo 0,50, ovvero all'unità
superiore se la frazione supera lo 0,50. Nell'esempio, quindi, si ha:
20 ore: 8 = 2,50 gg. (e cioè 2 gg. arrotondati). Il lavoratore
ha fruito di ore corrispondenti a 2 gg. e quindi può chiedere 1
giorno di permesso senza diritto ad ulteriori permessi orari nel mese.
Se, invece, avesse già fruito di 21 ore (equivalenti a 2,62 gg.
= 3 gg. arrotondati) non potrebbe più fruire neppure di 1 giorno
di permesso, sempre relativamente a quel mese. Analogo calcolo va effettuato
nel caso inverso, se si tratta, cioè, di convertire i giorni in
ore. Se, ad esempio, lo stesso lavoratore ha utilizzato 2 giorni di permesso,
potrà fruire, in quel determinato mese, di 8 ore di riposo, in
luogo del giorno di permesso che non intende più utilizzare.
2 - GENITORI E PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO DELLA PERSONA HANDICAPPATA
2.1 - Generalità
L'art. 20 della legge 53/2000 stabilisce: "Le disposizioni dell'articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19 della
presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in
via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di
handicap, ancorché non convivente".
2.2 - Genitori di figli minorenni
Va preliminarmente chiarito che l'art. 20, secondo cui le disposizioni
dell'art. 33 si applicano anche quando l'altro genitore non ha diritto,
è da intendere riferito ai (soli) figli handicappati minorenni.
E' da ritenere esclusa la applicabilità dello stesso art. 20 nella
parte in cui prevede la continuità e la esclusività dell'assistenza
alla persona handicappata da parte del lavoratore; ciò, anche nel
presupposto che per i figli minorenni non va richiesta la convivenza,
come anche precisato con circ. n. 80/95.
Tanto premesso, in base alla nuova norma è ora possibile per il
genitore lavoratore fruire del prolungamento dell'astensione facoltativa
o dei riposi orari fino ai 3 anni di età del bambino nonché
dei giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l'altro
genitore non abbia diritto a tali benefici (perché, ad esempio,
è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è
lavoratore autonomo ecc.).
Nel caso in cui, invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti,
i permessi continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa.
Ciò significa che possono spettare indifferentemente alla madre
o al padre, ma non con fruizione contemporanea, fatto salvo quanto precisato
al par. 2.2.3.
2.2.1 - Prolungamento dell'astensione facoltativa fino a tre anni di età
del bambino handicappato.
Il comma 1 dell'art. 33 della legge 104/92 stabilisce che la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
handicappato grave, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni (di
età del bambino) del periodo di astensione facoltativa.
In proposito si rammenta che, trattandosi di astensione facoltativa, sia
pure prolungata, con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione
per tutto il periodo, il rapporto di lavoro deve continuare ad essere
in atto, con obbligo di prestazione dell'attività lavorativa, anche
durante il prolungamento; si ricorda anche che per i lavoratori agricoli
a tempo determinato il diritto alla astensione facoltativa ed al suo prolungamento
è subordinato all'iscrizione negli elenchi validi per ciascun anno
di riferimento (anno precedente a quello di astensione).
Peraltro, con riferimento alle innovazioni apportate dalla legge 53/2000,
occorre fare alcune precisazioni in merito alle interrelazioni tra l'astensione
facoltativa "normale" ed il suo prolungamento.
E' da ritenere, infatti, che la norma dell'art. 20 della stessa legge
53 non abbia inteso escludere, per i genitori di persone handicappate,
né la possibilità di fruire, come gli altri, della normale
astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino,
né la possibilità di beneficiare del prolungamento della
astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino; non
ha quindi posto come condizione per il prolungamento stesso il precedente
godimento della integrale astensione normale.
Tenendo conto di tali considerazioni, diventa possibile ammettere il prolungamento
da parte di un genitore (alternativamente, madre o padre) anche quando
non sia stato in precedenza esaurito il periodo della "normale"
astensione facoltativa.
Se ciò si verifica, peraltro, il fatto che l'ulteriore periodo
di astensione sia qualificato come "prolungamento" non può
non comportare riflessi: pertanto in linea generale il prolungamento stesso
potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione facoltativa
teoricamente fruibile dalla madre (6 mesi), periodo che inizia a decorrere
dal giorno successivo alla fine dell'astensione obbligatoria e che ordinariamente
è pari a nove mesi successivi al parto.
Fermo restando che il godimento del "normale" periodo di astensione
può essere spostato fino all'8° anno di età del bambino,
nei casi in cui uno dei genitori non appartenga a categoria avente diritto
all'astensione obbligatoria e/o a quella facoltativa dal lavoro, si precisa:
- se è solo il padre che lavora, il prolungamento in questione
è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del proprio
teorico periodo di "normale" astensione facoltativa, e cioè
di 7 mesi, a partire dalla data di nascita del bambino;
- se si tratta di "genitore solo" - padre o madre - (1), il
prolungamento è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza
del teorico particolare periodo di astensione (10 mesi);
- se la madre è lavoratrice non avente diritto all'astensione facoltativa
e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento
dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale"
astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine dell'astensione
obbligatoria della madre;
- se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire
del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico
periodo di "normale" astensione facoltativa (7 mesi), decorrente
dalla fine del periodo (3 mesi) di astensione facoltativa della madre,
decorrente, a sua volta, dal giorno successivo al periodo indennizzabile
dopo il parto (3 mesi).
Nel caso in cui, invece, la "normale" astensione facoltativa
sia stata fruita in tutto o in parte, prima del prolungamento, da uno
o da entrambi i genitori, si avranno le seguenti situazioni di fruibilità
dei residui periodi di "normale"astensione facoltativa:
- se la madre ha beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre
può usufruire di 5 mesi di astensione facoltativa "normale"
sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3°
e l'8° anno (mesi peraltro indennizzabili, in entrambi i casi, solo
in presenza di determinate condizioni reddituali: v. circ. n. 109 del
6.6.2000);
- se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre
può usufruire di 4 mesi di astensione facoltativa "normale"
sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3°
e l'8° anno (mesi soggetti a limiti di indennizzabilità analoghi
a quelli di cui all'alinea precedente);
- se entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di astensione facoltativa
"normale", con conseguente prolungamento da parte di un genitore,
ovvero con prolungamento
alternativo da parte di entrambi, il genitore che eventualmente non abbia
utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile peraltro sempre entro
il limite complessivo di 10 o 11 mesi), può completarlo sia entro
il 3° anno di età del bambino, sia fra i 3° e l'8°
anno, con i suddetti limiti di indennizzabilità.
2.2.2 - Riposi orari fino a tre anni di età del bambino handicappato
Il comma 2 dell'art. 33 della legge 104 prevede la possibilità
per i genitori di fruire di riposi orari fino a tre anni di età
del bambino, in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa;
si rammenta che, per uniforme applicazione della disposizione sia nel
settore privato che in quello pubblico, il numero di ore di riposo spettanti
è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro (2
ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario).
Fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento
dell'astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo
art. 10 della legge 1204 (v. in proposito circ. 109/ 2000). Ciò
significa che, conformemente alle istruzioni della circolare suddetta,
durante l'utilizzo di questi riposi orari da parte della madre, il padre
può fruire della astensione facoltativa "normale", e
che, invece, l'utilizzo della astensione facoltativa "normale"
da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari da parte del
padre.
Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari
diventano quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa.
Si sottolinea che anche tali riposi, come il prolungamento dell'astensione
di cui al paragrafo precedente, spettano in maniera alternativa tra i
due genitori, e, trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento,
l'utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo
i criteri utilizzati per l'astensione suddetta, che l'altro possa godere
della "normale" astensione facoltativa eventualmente ancora
spettantegli.
2.2.3 - Giorni di permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di
età del figlio handicappato.
Analogamente al prolungamento dell'astensione facoltativa ed ai riposi
orari, i giorni di permesso possono essere usufruiti dai genitori (di
figli minorenni) alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.)
può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali
dal rispettivo lavoro (ad esempio, madre 2 gg., padre 1 giorno, anche
coincidente con uno dei due giorni della madre).
L'alternatività, in sostanza, si intende riferita solo al numero
complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese (tre).
I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando
l'altro fruisce della "normale" astensione facoltativa.
2.3 -Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate
non conviventi
In base all'art. 20 della legge 53, i genitori e i familiari lavoratori
di persone handicappate possono fruire dei giorni di permesso mensile
anche se il portatore di handicap non è convivente a condizione
che l'assistenza sia continua ed esclusiva, requisiti che devono sussistere
contemporaneamente.
Si rammenta (v. par. 2.2) che i genitori qui presi in considerazione sono
quelli di figli maggiorenni.
2.3.1 - Continuità dell'assistenza
La "continuità" consiste nell'effettiva assistenza del
soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte
del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono
richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile
nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare
non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente
temporale.
2.3.2 - Esclusività dell'assistenza
La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore
richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza
alla persona handicappata: la esclusività stessa non può
perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato
non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua
volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano
dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori
in grado di assisterlo.
2.4 - Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate
conviventi
Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona
handicappata continua ad essere implicito - anche tenendo conto dei criteri
enunciati dal Consiglio di Stato con parere n. 784/95- che ai fini della
concessione dei permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri
soggetti che possano fornire assistenza.
Si confermano, pertanto, le istruzioni precedenti (v. circ. n. 80/95)
che subordinano la concessione dei permessi alla inesistenza, nel nucleo
familiare, di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona
handicappata.
2.5 - Impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore
Oltre ai motivi, obiettivamente rilevanti, di impossibilità all'assistenza
da parte del genitore non lavoratore, indicati nella circ. 37/99 (par.
2, lett. A), da ritenere applicabili non solo al genitore suddetto, ma
anche ad altro familiare (ugualmente non lavoratore e unico altro soggetto
in grado di prestare assistenza) (2), si elencano gli ulteriori motivi
di impossibilità di assistenza da parte di soggetti non lavoratori
conviventi con il soggetto handicappato individuati dal Comitato amministratore
G.I.A.S con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 (all. 1), per i quali, quindi,
al lavoratore (genitore o parente o affine entro il 3° grado (3),
convivente o meno -v. par 2.3 e 2.4- con l'handicappato) possono essere
riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni medico-legali:
• riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di
pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al
lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe
provvidenze in qualsiasi modo denominate);
• riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di
pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali
le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità
INPS, le rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente,
una infermità superiore ai 2/3;
• età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare
non sia studente);
• infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
• età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi
invalidità comunque riconosciuta; per gli invalidi di età
inferiore a 70 anni, possono essere applicati i criteri di cui al capoverso
successivo.
I motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del familiare
non lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non
diano luogo a ricovero ospedaliero,
dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e
per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile
nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista
una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.
Inoltre un ulteriore motivo di impedimento - ugualmente identificato,
in altra circostanza, dal Comitato G.I.A.S.- all'assistenza da parte del
familiare non lavoratore convivente con la persona handicappata può
essere quello determinato dalla mancanza di patente di guida del non lavoratore;
motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessità
di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato
per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l'impossibilità
di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi
non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.
3 - CHIARIMENTI E VARIE
3.1 - Decorrenza dell'inizio dei benefici in casi particolari
Ad integrazione di quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 1, 16°
cpv. e nota 6) si precisa che le indennità per le agevolazioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della legge 104/92, possono essere
riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva astensione dal lavoro,
a partire da una data diversa da quella di rilascio dell'attestato (o
certificato o verbale) relativo al riconoscimento dell'handicap grave
da parte della speciale Commissione medica A.S.L., non solo qualora nello
stesso sia espressamente indicata una validità decorrente da data
anteriore a quella del riconoscimento dell'handicap grave, ma in tutti
i casi in cui la formulazione della diagnosi da parte della Commissione
sia tale (ad es. quanto è presente il riferimento ad una eziologia
prenatale) da far considerare l'handicap grave senza dubbio esistente
da data anteriore a quella di presentazione alla ASL della domanda di
riconoscimento (non anteriore comunque a quella di presentazione all'INPS
e al datore di lavoro della relativa domanda).
3.2 - Part time verticale
In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività
lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni
del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato
proporzionalmente.
Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella
superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a"
corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello
dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27
giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi
la "settimana corta").
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso
3.3 - Operai agricoli a tempo determinato
In merito ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel confermare in
via generale quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 5) circa la impossibilità
della materiale fruizione di
giorni di permesso per se stessi, quali portatori di handicap, o per i
figli o i familiari handicappati, quando si tratta di lavoratori agricoli
occupati "a giornata", si precisa che il riconoscimento dei
giorni di permesso è possibile, invece, quando detti lavoratori
sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese,
con previsione di attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene
effettuata "settimana corta") alla settimana. Tale possibilità
è comunque da escludere per le frazioni di mese, vale a dire per
i mesi in cui l'attività viene svolta solo per alcuni giorni.
3.4 - Contributi figurativi
La legge, all'articolo 19, lett. a), precisa che i permessi dell'articolo
33, comma 3, della legge n.1204/1992 (permessi "a giorni"),
sono coperti da contribuzione figurativa.
I permessi di cui al comma 2 (permessi "ad ore") risultano ora
coperti da contribuzione figurativa, riscattabili, oppure possono formare
oggetto di versamenti volontari (v. nuovo art. 10 della legge n. 1204/71).
Sull'argomento saranno impartite disposizioni a parte.
3.5 - Modulario e documentazione
Nell'attesa della revisione della modulistica attuale, la stessa potrà
essere utilizzata, con gli opportuni adattamenti e con la presentazione
delle dichiarazioni di responsabilità, laddove necessarie.
Si ricorda in proposito che le certificazioni mediche non possono essere
sostituite da autocertificazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Note
(1) - La situazione di "genitore solo" può verificarsi
in caso di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di
uno dei genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori,
risultante da un provvedimento formale (v. circ. n. 109/2000, par. 1.3).
(2) - Si rammentano i "motivi obiettivamente rilevanti" indicati
nella citata circolare, applicabili anche a persona non lavoratrice, diversa
dal genitore, sempre che risulti essere l'unica in famiglia in grado di
prestare assistenza:-grave malattia - presenza in famiglia di più
di tre minorenni - presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni
- necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte
del lavoratore (da valutare a cura del medico di Sede).
(3) - Si riporta, ad ogni buon fine, quanto riepilogato nella nota (5)
della circolare n. 80 del 24.3.1995 a proposito del computo dei gradi
di parentela e di affinità:
"E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando,
per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso)
al parente considerato; così ad es. la parentela nonno/nipote è
di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado, e così via.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione
per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere
alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite:
ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2° grado,
quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è
di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici
della legge).
L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti
dell'altro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è
il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così ad esempio
il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è
di 1° grado; quello tra cognati di è di 2° grado, e così
via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro:
così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è
affine con quest'ultima."
Allegato 1
I.N.P.S.
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 7.3.2000
OGGETTO: Legge n. 104/92. Presenza, nella famiglia del soggetto handicappato
grave, di familiare non lavoratore.
IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
(Seduta del 7.3.2000)
- visto l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92;
- viste le disposizioni vigenti, secondo cui il riconoscimento della indennità
relativa ai giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge
n. 104/92 è subordinato alla impossibilità, per altre persone
presenti nella famiglia del soggetto handicappato grave, di assisterlo;
- considerato che tale impossibilità è stata individuata
nell'espletamento di una attività lavorativa, ovvero, qualora il
familiare non sia lavoratore, nei "motivi obiettivamente rilevanti"
di quest'ultimo, quali i gravi motivi di salute o un obiettivo insormontabile
impedimento;
- rilevato che determinate situazioni oggettive possono comportare effettivamente
una impossibilità del familiare non lavoratore di prestare assistenza
al portatore di handicap;
- ritenuto che le anzidette situazioni oggettive, purché debitamente
documentate, non necessitino di particolari accertamenti da parte dell'Istituto
ai fini della concessione, alle condizioni previste, dei permessi in questione
al lavoratore, genitore, parente o affine entro il terzo grado dell'handicappato;
- tenuto conto che in caso di figlio minorenne l'obbligo di assistenza
in capo ai genitori è da ritenere prevalente rispetto a quello
di altri familiari;
DELIBERA
1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art.
33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore
di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di
impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono
individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni
che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari
al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze
in qualsiasi modo denominate)
b) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni,
o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni
di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le
rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente,
una infermità superiore ai 2/3;
c) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità
comunque riconosciuta;
d) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
e) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più
in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati,
del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della
Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla
natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del
familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo,
di prestare assistenza.
3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato
grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità,
per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei
permessi per assistere tale figlio.