Breve disamina su alcuni diritti e benefici di legge
In base alla legge 104/92 (decreto
legislativo 151/01), articolo 33, È previsto il prolungamento fino
a tre anni dal periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre
o del padre, anche adottivi, del minore con handicap in situazione di
gravitÀ. certificata da un'apposita commissione, a condizione che
il bambino non sia ricoverato presso istituti specializzati.
In alternativa al prolungamento dell'astensione, i genitori posso chiedere
al datore di lavoro di usufruire di un permesso giornaliero retribuito
fino al compiment del terzo anno di età.
Successivamente al compimento del terzo anno di età i genitori,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
(nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione
di gravità: parente o affine entro il terzo grado) hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile, sempre a condizione che la persona con
handicap non sia ricoverata a tempo pieno.
In più il genitore o il familiare lavoratore che assiste con continuità
un parente o affine (entro il terzo grado) portatore di handicap in situazione
di gravità ha diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo consenso.
L'articolo 4 comma 2 della legge 53/2000 (l'articolo 3 comma 106 della
legge Finanziaria 2004 ha tolto il limite dei 5 anni dall'accertamento)
prevede la possibilità per i genitori, alternativamente, in caso
di assistenza ad un figlio con grave handicap, certificato dalle strutture
sanitarie pubbliche, di usufruire anche di un periodo di congedo, continuativo
o frazionato, non superiore ai due anni, nell'arco della vita lavorativa.
La sentenza n. 233 del 16.06.2005 della Corte Costituzionale ha stabilito
che anche i fratelli e le sorelle delle persone con gravi handicap possono
accedere al congedo straordinario retribuito quando i genitori, sia pure
viventi, non sono in grado di accudire il figlio con handicap perchè
essi stessi totalmente inabili.
Il portatore di handicap assunto presso pubblici uffici (con un grado
di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte
alla categorie prima, seconda e terza della tabella annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 648) ha diritto in base all'articolo 21 della legge
104/92 di scegliere prioritariamente tra le sedi disponibili. Non è
inoltre consentito il trasferimento di ufficio senza consenso del soggetto.
Ricordiamo che la legge 68/99, che tutela il diritto al lavoro dei disabili,
prevede l'accantonamento di un certo numero di posti in organico da destinare
alla assunzione degli invalidi civili con una riduzine della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento.
L'accertamento dello stato di handicap viene effettuato dalla Commissione
Medica ASL degli Invalidi Civili (Legge 15 ottobre 1990 n. 295), integrata
da un operatore sociale e da un esperto, previa domanda sull'apposito
modello da ritirare presso l'Ufficio Invalidi Civili.
Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico
di fiducia che però non ha nessun potere decisionale in merito
alla valutazione della Commissione.
Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti le
patologie invalidanti.
Per motivi sanitari può essere richiesta la visita domiciliare
mediante certificato del medico curante attestante il rischio o il pericolo
per sè o per gli altri che lo spostamento comporta.
Contro il parere espresso dalla Commissione ASL è ammesso ricorso
(amministrativo) entro 60 giorni dalla notifica del verbale, o giurisdizionale
(si propone al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro).
Ricordiamo inoltre che con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, all'articolo 6 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità), vengono notevolmente semplificate le procedure per l'ottenimento dell'invalidità, handicap e indennità di accompagnamento per tutti coloro che sono affetti da malattia cronica o disabilità.