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| Mercoledì 07 Aprile 2010 13:48 |
Lega Italiana Fibrosi Cistica - Associazione Laziale Onlus
COSTITUZIONE SEDE SCOPO
Articolo 1 E’ costituita un’associazione di rilevanza sociale, morale e di volontariato denominata “Lega Italiana Fibrosi Cistica- Associazione Laziale - ONLUS", di seguito semplicemente “Associazione”, ai sensi della legge 266/91 Articolo 2 Essa non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale, individuate da leggi dello Stato e dagli Enti locali nel campo dell’assistenza sociale, sociosanitaria e della ricerca scientifica a favore dei soggetti affetti da fibrosi cistica e delle loro famiglie. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, viale Regina Margherita 306 cap 00198 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo. Articolo 3 L’Associazione ha lo scopo di promuovere e attuare - attraverso prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo prevalente e determinante - ogni forma di assistenza ai soggetti affetti da fibrosi cistica, favorendo altresì tutte le iniziative di carattere sociale tendenti a garantire la tutela del diritto alla salute e il superamento della emarginazione dei malati attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno. Nell’ambito e per il perseguimento dello scopo sociale, l’Associazione si propone di: - assumere compiti di rappresentanza e tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei malati di fibrosi cistica presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e l’assistenza ai malati stessi, previsti dalle norme vigenti; - promuovere lo studio e la ricerca scientifica e sperimentale; - elaborare ed effettuare indagini sull’indice di diffusione della malattia nella Regione Lazio; - promuovere e curare la informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato e degli operatori sanitari in genere sulle possibilità e tecniche diagnostiche e terapeutiche della malattia; - bandire borse di studio per la ricerca e organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato; - promuovere e curare la pubblicazione e la vendita di bollettini, opere scientifiche e divulgarne la conoscenza negli ambienti sanitari, scientifici e della ricerca; - stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per concorrere, a supporto complementare al servizio pubblico, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale; - promuovere l’inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l’inserimento sociale dei soggetti affetti da fibrosi cistica. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Articolo 4 Le prestazioni di volontariato rese dagli aderenti dell’Associazione sono gratuite. L’Associazione potrà procedere, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, al rimborso delle spese eventualmente sostenute dagli aderenti per dette prestazioni; detto rimborso potrà avere luogo soltanto dietro presentazione dei prescritti documenti fiscali, nei limiti stabiliti dagli organi dell’associazione. Articolo 5 In conformità alla normativa vigente l’Associazione provvederà ad assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. - SOCI - Articolo 6 Sono Soci dell’Associazione le persone fisiche o gli enti che, condividendo gli scopi fissati dall’art 3 del presente Statuto, presentino domanda di ammissione e ne acquisiscano la qualità a seguito dell’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo. Articolo 7 Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. I soci sono obbligati: a) al versamento della quota associativa con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; b) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; c) alla collaborazione per il raggiungimento degli scopi sociali. Articolo 8 Tutti i soci hanno diritto a stabilire gli indirizzi dell’Associazione nell’ambito delle finalità sociali contenute nel presente Statuto e attuano detto diritto mediante il voto espresso in assemblea. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali. Ogni socio ha diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dall’associazione. Articolo 9 L’Associazione è formata da Soci ordinari e Soci sostenitori. Soci ordinari sono tutte le persone fisiche o giuridiche che aderiscono annualmente all’Associazione con il versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che oltre ad essere soci ordinari aderiscono annualmente all’Associazione con il versamento di un ulteriore importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo. Sono altresì considerati Soci Sostenitori, previa delibera del Consiglio Direttivo, i soci ordinari che nel corso dell’anno contribuiscono alle necessità dell’associazione mediante prestazioni di beni e servizi a titolo gratuito di qualsiasi entità. Articolo 10 Le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Lega Italiana Fibrosi cistica Associazione Laziale Onlus potranno essere nominate “Soci Onorari”. Il Consiglio Direttivo delibererà al riguardo su proposta del Presidente. Articolo 11 La qualità di socio si perde per: - decesso o estinzione - mancato versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Regolamento che verrà emanato da Consiglio Direttivo. - recesso - esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo La qualità di socio è intrasmissibile. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. - PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE - Articolo 12 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili e immobili che deriveranno di proprietà dell’Associazione b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in genere di privati, Associazioni, Enti pubblici e privati. Articolo 13 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite: - dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; - da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); - da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; - contributi di organismi internazionali; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; - contributi dello Stato, di enti pubblici o privati o di istituzioni pubbliche finalizzati alle attività istituzionali o al sostegno di specifiche attività o progetti. L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Non possono in alcun modo essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Articolo 14 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascuno anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione. - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE - Articolo 15 Sono organi dell’Associazione: 1) l’Assemblea di tutti i soci; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Comitato Esecutivo (eventuale); 4) Il Presidente 5) il Collegio dei Revisori(eventuale); 6) il Collegio dei Probiviri (eventuale);
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica. - ASSEMBLEA - Articolo 16 L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all’anno entro il mese di dicembre e di aprile, nonché quando il Presidente lo ritenga necessario oppure allorché ne venga fatta motivata richiesta per iscritto, sottoscritta da almeno un decimo dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione nel giorno successivo alla prima convocazione. Articolo 17 L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell’Associazione; b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione e determinare la destinazione del risultato netto sulla base delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo; c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; d) ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; L'Assemblea in seduta straordinaria e con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, può: e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione; f) acquistare e vendere immobili; g) revocare il mandato conferito ad uno o più consiglieri deliberandone la eventuale sostituzione; h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa. Articolo 18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Articolo 19 Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Articolo 20 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall’Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Articolo 21 Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, e di chiederne, a proprie spese, una copia. - CONSIGLIO DIRETTIVO - Articolo 22 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri scelti tra i Soci non inferiore a nove incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Articolo 23 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri che si astengono dalle riunioni senza giustificato motivo e per tre volte consecutive decadono automaticamente dalla carica. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Articolo 24 Al Consiglio Direttivo sono devolute le seguenti attribuzioni: a) attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali; b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea; d) stabilire l’ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci e di stabilirne le modalità e i termini di versamento; e) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati ; f) compiere tutti gli atti necessari per l’acquisizione di fondi per il funzionamento dell’Associazione; g) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, nel rispetto dei limiti di all’art. 3, comma 4, della L. 266/91; h) proporre la nomina di soci sostenitori di cui all’art. 9 del presente Statuto; i) deliberare il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 8; j) demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, in particolare può nominare al suo interno il Comitato Esecutivo. k) preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. l) Eleggere i rappresentanti dell’associazione verso organismi esterni a cui la stessa aderisce o in cui si ponga la necessità di avere una rappresentanza. Articolo 25 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità e comunque almeno quattro volte l’anno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica), contenente il giorno, l’ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Articolo 26 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Potranno essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo persone competenti sugli argomenti oggetto di discussione Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Articolo 27 E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. - COMITATO ESECUTIVO - Articolo 28 Il Consiglio Direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione ad un Comitato Esecutivo nominato al suo interno. All’atto della nomina verranno determinati i compiti e i poteri di detto Comitato esecutivo, le cui riunioni devono essere verbalizzate in apposito registro. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo. - PRESIDENTE - Articolo 29 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. In particolare compete al Presidente: a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione; b) redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione; c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione; d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati; e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente. - COLLEGIO DEI REVISORI - Articolo 30 L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori non soci è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente. - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - Articolo 31 L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri composto da tre membri eletti tra i Soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente che presiede le riunioni; in caso di assenza egli è sostituito da altro membro del Collegio più anziano per partecipazione all'Associazione. Al Collegio dei Probiviri sono demandate, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. - DURATA SCIOGLIMENTO - Articolo 32 La durata della Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Laziale Onlus è illimitata. Articolo 33 In caso di scioglimento della Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Laziale Onlus, che dovrà aver luogo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci approvata con la maggioranza del settantacinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Associazioni ed Istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell’art 3 del presente statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e sociale e aventi fini non di lucro ma di pubblica utilità o di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l’Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il numero. - DISPOSIZIONI FINALI - Articolo 34 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio al Codice Civile e alla normativa in materia di associazioni senza finalità di lucro. |


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